Avvocato
Andrea Cova

Assistenza in tutta Italia per ogni tipologia di responsabilità sanitaria

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Procedura per danni odontoiatrici


Ogni caso di presunta responsabilità odontoiatrica che viene sottoposto all'attenzione dei professionisti dello Studio COVA, per poter essere accettato riceve sempre una duplice analisi: giuridica da parte dell'Avvocato COVA e medica da parte dell'Odontologo Forense.

Per accedere all'analisi del caso da parte dell'Avv. Andrea COVA sono necessari alcuni documenti.

Il primo passo è rappresentato dall'acquisizione di una ricostruzione della vicenda, nella quale l’interessato racconta cosa è accaduto e descrive le proprie perplessità in proposito.

E' necessario che tale ricostruzione sia il più possibile precisa e dettagliata, al fine di far comprendere chiaramente quali sono gli aspetti critici della vicenda, anche perché nella cartella clinica (quando viene redatta, non essendo obbligatoria per le strutture private) vengono indicate solamente le attività compiute dal dentista con la data del trattamento ed il nome di chi l'ha eseguito.

Insieme alla ricostruzione, per poter esprimere con fondatezza il proprio parere, legale e medico hanno bisogno di copia di tutta la documentazione (medica e non medica) relativa alla vicenda, con particolare riferimento alla cartella clinica e ai documenti pertinenti, quali Tac, panoramiche, certificati, fatture/ricevute di pagamento, ecc.

La copia della cartella clinica va richiesta allo studio dentistico (Leggi tutto).

Mentre per i casi di malasanità difficilmente sorgono problemi per ottenere la copia della cartella clinica, sia da parte di strutture pubbliche che private In ambito odontoiatrico si verifica l'esatto contrario.

Molto spesso, infatti, le cliniche odontoiatriche o i singoli medici, non la rilasciano al paziente o ne rilasciano solamente una parte, nella erronea credenza che in questo modo il paziente non sia in grado di dimostrare la loro responsabilità. dimenticando che a questi fini, è difficile per loro sostenere in giudizio la bontà e correttezza dell’operato medico nel momento stesso in cui la documentazione clinica risulta lacunosa, imprecisa, non corrispondente al vero o addirittura mancante. La mancanza di tale documentazione, infatti, si configurerà come elemento di prova negativo a carico del sanitario a cui incombe l’onere di provare di aver operato secondo i criteri di diligenza indicati nell’art. 1176 c.c.

Questo accade anche perché per i liberi professionisti ed i centri privati, la tenuta e la redazione della cartella clinica non è obbligatoria, anche se consigliata.

Al contrario, sussiste un obbligo di legge per la consegna del materiale radiografico.

Nei casi in cui lo studio dentistico si rifiuti di consegnare la documentazione medica, penserà l'Avv. Andrea Cova a chiederla direttamente al responsabile.

A volte capita di imbattersi in dentisti abusivi; altre volte nel fallimento del Centro Odontoiatrico.

Ottenuta, comunque, la documentazione necessaria (eventualmente dal curatore del fallimento), l'Avv. COVA effettua, tramite i propri Odontologi Forensi di riferimento, un' analisi del caso, per capire se vi siano i presupposti per l'azione legale e all'esito positivo, il cliente può comunque decidere se procedere nella vertenza sottoponendosi a visita, oppure no.
In caso positivo, ogni cliente verrà quindi visitato dall'Odontologo Forense che collabora con Studio Legale COVA.

L'attività viene espletata dallo Studio Legale COVA in tutta Italia, ma le visite specialistiche, necessarie per la conferma della responsabilità e la quantificazione dei danni subiti, vengono effettuate a Bologna, Milano, Firenze, Rimini, Roma e Padova.

I COSTI

In linea generale, il compenso dello Studio Legale COVA è proporzionale al risultato ottenuto e viene liquidato a fine vertenza, al momento della riscossione del risarcimento erogato dai soggetti responsabili, i quali sono per lo più garantiti da apposite polizze assicurative o da altre forme di ritenzione del rischio assicurativo.

Se il caso verrà reputato meritevole di attenzione, sarà cura del titolare dello Studio Legale illustrarVi le modalità per la sua gestione, dalla valutazione medico-legale e/o specialistica, alla gestione stragiudiziale della vertenza, fino – qualora necessario – alla proposizione dell’azione giudiziale di risarcimento danni.

Chi vi tutela per ottenere il risarcimento danni

Tutte le posizioni sono gestite direttamente dall'Avv. Andrea Cova.

Al fine di fornire il miglior servizio possibile, l'Avvocato COVA incontra, in tutta Italia, le vittime di malasanità e partecipa personalmente alle udienze nei vari Tribunali italiani, evitando di incaricare avvocati domiciliatari.

Prima ancora di incontrare i clienti, l'Avv. Andrea COVA è disponibile a un colloquio non impegnativo nella sede del proprio studio o in videoconferenza (WhatsApp, Skype, Zoom) fruibile anche da tablet e smartphone, per valutare la procedibilità del caso.
All'esito del colloquio, il cliente potrà decidere se procedere oppure no, tenendo comunque presente che lo Studio dell'Avvocato Andrea Cova accetta solamente casi per i quali il proprio specialista abbia riscontrato la procedibilità (e, quindi, la presenza di un danno causato dal responsabile).

Dopo la sottoscrizione di un accordo con il cliente, l'Avv. Andrea Cova procede alla esatta identificazione dei responsabili, effettuando visure camerali delle società/centri odontoiatrici coinvolti e svolgendo ricerche per identificare l'Ordine dei Medici e degli Odontoiatri presso il quale i dentisti responsabili risultano essere iscritti.
Queste ricerche consentono di individuare esattamente i soggetti fisici o giuridici con cui si ha a che fare e permettono, anche, di appurare l'esistenza di indirizzi PEC (Posta Elettronica Certificata) che renderanno più sicure ed immediate le future comunicazioni e notifiche.

REDAZIONE PERIZIA

In seguito alla valutazione positiva e dopo la visita medica presso lo studio odontoiatrico del fiduciario di zona ( Bologna, Milano, Firenze, Rimini, Roma e Padova), acquisita altra eventuale documentazione specialistica, l'Odontologo Forense redige la perizia medico-legale con la quale l'Avvocato Andrea Cova potrà procedere nella trattativa stragiudiziale con i responsabili e nella, eventuale, successiva attività giudiziale al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti.

La figura dell'Odontologo Forense, la sua preparazione e il suo carisma, sono fondamentali in questa materia.

Tanti redigono le perizie medico-legali, ma pochi mantengono sempre quello che scrivono.

I medici - odontoiatri che collaborano con lo Studio Legale COVA sono tutti professori o ricercatori universitari o noti periti di Tribunale di grande esperienza e professionalità che, ad oggi, hanno sempre ottenuto risultati positivi.

Per tutte le posizioni per le quali gli specialisti hanno dato parere positivo, i clienti sono stati risarciti.

REDAZIONE LETTERA DI DIFFIDA E MESSA IN MORA

Ricevuta la perizia da parte dello specialista, l'Avv. Andrea Cova redige personalmente la lettera di diffida e messa in mora (richiesta danni) e la invia al responsabile.

Si tratta del primo atto formale posto in essere dallo studio ed ha lo scopo di mettere in mora il medico e/o la struttura pubblica o privata e interrompere in tal modo i termini della prescrizione (Leggi i termini).

La lettera è redatta e firmata personalmente dall'Avvocato Andrea Cova.

Ricevuta la lettera i responsabili potrebbero non rispondere, oppure riscontrare la richiesta negando la propria responsabilità oppure comunicare il nominativo della compagnia di assicurazioni presso la quale hanno stipulato una polizza di responsabilità civile, per i danni arrecati a terzi.

In quest'ultimo caso, l'Avv. Andrea Cova instaura con l'assicurazione una trattativa che quando va a buon fine consente di ottenere in tempi brevi il risarcimento.

RICORSO PER ATP E CTU.

Se l'attività stragiudiziale messa in moto dalla diffida non dovesse, invece, avere successo, l'Avv. Andrea Cova procederà con la redazione ed il successivo deposito del ricorso per A.T.P. (Accertamento Tecnico Preventivo) ai sensi dell'art. 696 bis cpc presso il Tribunale competente.

In questa materia, il Tribunale competente è quello di residenza o domicilio dei responsabili (che è anche il luogo dove è sorta l'obbligazione); tuttavia, se i responsabili sono soggetti privati, è competente anche il luogo di residenza del danneggiato (Foro del Consumatore).

Il procedimento ai sensi dell'art. 696 bis cpc è un procedimento giudiziale molto veloce, che prevede una sola udienza per il giuramento del collegio dei CTU (o dello specialista Odontologo Forense) in quasi tutti i Tribunali Italiani.

Il CTU comunicherà la data nella quale, alla presenza degli specialisti di tutte le parti, visiterà il cliente, al fine di redigere e depositare un proprio elaborato peritale.

Questo procedimento, infatti, termina con il deposito di una consulenza tecnica "super partes" redatta dai consulenti medici del giudice (C.T.U.).

In altri Tribunali, come per esempio il Tribunale di Roma, la prima udienza è spesso (ma non sempre, in quanto dipende dal Giudice designato) riservata alla comparizione delle parti. In questo caso, il CTU viene convocato per la seconda udienza per il giuramento ed il conferimento dell'incarico, mentre la terza udienza è finalizzata a verificare che i consulenti del Giudice abbiano depositato la propria perizia nei termini indicati dal Giudice medesimo.

L'Avv. Andrea Cova, al fine di fornire il miglior servizio possibile ai clienti, partecipa personalmente a tutte le udienze presso tutti i Tribunali italiani, evitando di nominare avvocati domiciliatari.

Sostenuta la visita da parte del Collegio peritale, il paziente potrà sistemare i danni subiti.

DEFINIZIONE CON TRANSAZIONE O PROCEDIMENTO 281 DECIES CPC

Quando l'esito del procedimento ai sensi dell'art. 696 bis cpc è positivo e la perizia individua la responsabilità e il nesso di causalità tra l'errore medico e il danno (ad oggi, sempre in tutti i casi per i quali si è proceduto) ci sono ottime probabilità di giungere ad una transazione con la struttura ospedaliera, il dentista o la loro assicurazione.

Nelle ipotesi in cui, invece, non si giunga alla predetta transazione (o la struttura sia in auto-assicurazione e cioè non assicurata) si procederà con un giudizio sommario ex art. 281 decies o con un giudizio ordinario (previo esperimento dell'obbligatorio tentativo di mediazione), nei quali verrà acquisita la CTU espletata che verrà posta dal Giudice alla base della propria decisione

Se ritieni di essere vittima di un caso di Malasanità in odontoiatria o, comunque, hai subito danni a causa del tuo dentista, contatta subito lo Studio dell'Avvocato ANDREA COVA per sapere se hai diritto a un risarcimento dei danni che hai subito compilando il modulo a fianco, raccontando cosa è accaduto e descrivendo le tue perplessità in proposito.

Indica anche nome, cognome, data di nascita, numero di telefono e città di residenza, per un immediato contatto.

Oppure prenota una videoconferenza con l'Avv. Andrea Cova scrivendo al nr. 338.1209218.