Avvocato
Andrea Cova

Assistenza in tutta Italia per ogni tipologia di responsabilità sanitaria

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Risarcimento Malasanità
da Infezioni Ospedaliere

Le infezioni nosocomiali (o “ospedaliere”) – tecnicamente dette I.C.A.: infezioni correlate all’assistenza (sanitaria) – rappresentano uno fra i principali problemi dei sistemi di salute pubblica e sono causate dalla presenza di microrganismi patogeni opportunisti in ambiente ospedaliero.
Le infezioni ospedaliere – nell’acronimo inglese H.C.A.I.: Health Care Acquired Infections – sono, per definizione, quelle infezioni che non erano presenti (quindi non erano manifeste clinicamente, né erano in incubazione) all’ingresso del paziente nell’ambiente di ricovero o di assistenza ed i cui sintomi e segni insorgono nel corso del ricovero o, più raramente, dopo le dimissioni del paziente.
Secondo i C.D.C. di Atlanta (Centers for Disease Control and Prevention), sono da considerare infezioni correlate all’assistenza quelle i cui sintomi e segni sono insorti a partire dal terzo giorno di ricovero  in poi (dovendosi reputare “esterne” quelle presenti fin dall’ingresso in ospedale, cioè a dire insorte da due giorni prima del ricovero e fino ai primi due giorni di ricovero).
L'ambiente ospedaliero è caratterizzato dalla presenza di una flora microbiotica che risente della pressione delle terapie antibiotiche frequenti e spesso inappropriate, che si traduce nella selezione di germi resistenti agli antibiotici di uso comune (Approdondisci qui).
Questa caratteristica aggrava l'evento avverso infettivo in quanto ne condiziona l'eziologia. Questa è, nella quasi totalità del casi, da germi antibiotico-resistenti, spesso multi-resistenti, e quindi di 
difficile trattamento, complesso, costoso e meno efficace con le conseguenti ricadute in termini di prognosi e di utilizzo di risorse aggiuntive.
Le infezioni correlate all’assistenza sanitaria sono tutte potenzialmente prevenibili attraverso comportamenti assistenziali, metodologie di diagnosi e di cura corretti.
Anche un corretto utilizzo della terapia antibiotica può nel tempo ridurre i rischi di antibiotico resistenza dei germi che circolano nelle strutture assistenziali..
Per tale motivo, risulta fondamentale la massima attenzione preventiva da parte delle strutture sanitarie, attraverso misure adeguate a garantire la sterilità degli ambienti, del personale e delle attrezzature che debbono essere sottoposte a costante e continuo monitoraggio di tutte le componenti.

L'Avv. ANDREA COVA, specializzato in malasanità, assiste in tutta Italia i danneggiati da infezioni correlate all'assistenza sanitaria e i parenti di coloro che ne siano rimasti vittima, consentendo loro di ottenere il giusto risarcimento

Lo STUDIO COVA  si occupa di tutte le fasi del complesso iter che consente di ottenere il giusto risarcimento: dalla prima valutazione per capire se si possa oppure no essere in presenza di una responsabilità sanitaria, alla valutazione medico-legale che effettua con i propri Consulenti di fiducia, alla considerazione degli aspetti giuridici della vicenda, fino alla gestione operativa della pratica in ambito stragiudiziale e – se necessario – giudiziale.

Ogni vertenza, infatti, viene avviata solamente a seguito del parere positivo  del Medico Specialista nella materia afferente il caso e del Medico-Legale, che viene fornito entro trenta giorni  dall'invio della documentazione completa.

Lo Studio COVA si avvale in questa materia della collaborazione dei migliori specialisti Italiani in malattie infettive e instaura solamente azioni relative a pregiudizi rilevanti, supportate da un adeguato vaglio medico-legale e senza finalità meramente speculative.

Ogni caso di presunta responsabilità sanitaria che viene sottoposto all'attenzione dei professionisti dello Studio COVA, infatti, deve sempre ricevere una duplice valutazione: giuridica da parte del Legale e medica da parte del medico-legale, supportato dallo specialista nella materia afferente il caso e, solamente all’esito positivo del duplice controllo, la posizione viene accettata e la vertenza iniziata. (Leggi come lavoriamo),

La prevenzione delle infezioni legate all’assistenza è strada obbligata che risulta determinante particolarmente in caso di soggetti suscettibili per qualsiasi motivo alle infezioni.
Sul profilo della evitabilità o inevitabilità delle infezioni nosocomiali, il criterio guida deve essere rappresentato dalle regole giuridiche vigenti in materia di responsabilità medico-sanitaria, che ha natura contrattuale: La Corte di Cassazione è pacifica nel sostenere che Ai fini del riparto dell’onere probatorio, l’attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare l’esistenza del contratto (o del contatto sociale) e l’insorgenza o l’aggravamento della patologia ed allegare l’inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante

In sostanza, è ragionevole ritenere sia  sussistente la responsabilità dell’Ente Ospedaliero nella genesi dell’infezione correlata all’assistenza, salvo che lo stesso non riesca a dimostrare che la propria struttura ed il proprio personale agirono nel pieno rispetto di diligenza e prudenza qualificata e proporzionata alla natura della prestazione e che venne fatto tutto il possibile per evitare il contagio in base alle indicazioni ampiamente condivise e pretese dalla letteratura scientifica, nonché dalle vigenti previsioni normative.

La struttura ospedaliera per andare esente da responsabilità, dovrà, quindi, non solo dimostrare di avere adottato dei protocolli per la prevenzione delle infezioni, ma anche dimostrare di averli posti in essere; prova, questa, che generalmente non viene mai fornita.

Infatti, la Struttura Sanitaria avrebbe l’onere di documentare di aver posto in essere e rispettato le più idonee ed efficaci misure, attinenti specificamente (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo):

· a disinfezione, disinfestazione, sterilizzazione di ambienti e materiali;

· alle modalità di lavaggio delle mani da parte del personale;

· all’uso dei dispositivi di protezione individuale;

· alle modalità di raccolta, lavaggio e disinfezione della biancheria;

· al sistema di smaltimento dei rifiuti solidi;

· alla qualità dell’aria e degli impianti di condizionamento;

· alla modalità di preparazione, conservazione ed uso dei disinfettanti;

· all’organizzazione del servizio mensa e degli strumenti di distribuzione di cibi e bevande;

· allo smaltimento dei liquami e alla pulizia di padelle e simili;

· all’istituzione di un sistema di sorveglianza e notifica;

· all’istituzione del Comitato Infezioni Ospedaliere ed alla relativa attività;

· ai criteri costruttivi strutturali atti a evitare le infezioni;

· al controllo e alla limitazione dell’accesso dei visitatori;

· al controllo dello stato di salute dei dipendenti e degli operatori (basti pensare che costituisce fattore favorente le infezioni anche il fatto che infermieri e medici possano operare in precarie condizioni di salute, eventualmente al fine di evitare decurtazioni stipendiali);

· all’adeguatezza del rapporto tra degenti e personale sanitario;

· alla pianificazione ed attuazione di continui controlli sulle attività di cui sopra.

L’infezione ospedaliera come “complicanza” dell’assistenza sanitaria

Nella letteratura scientifica sanitaria, una complicanza è un evento dannoso che insorge in un momento qualsiasi dell’iter terapeutico e che la medicina tende a considerare imprevedibile ed inevitabile.

È noto il principio generale espresso dalla giurisprudenza di legittimità (citiamo letteralmente dalla motivazione di Cassazione civile, sez. III, 30/06/2015, n. 13328, punto 3.4):

Col lemma ‘complicanza‘, la medicina clinica e la medicina legale designano solitamente un evento dannoso, insorto nel corso dell’iter terapeutico, che pur essendo astrattamente prevedibile, non sarebbe evitabile. Tale concetto è inutile nel campo giuridico. Quando, infatti, nel corso dell’esecuzione di un intervento o dopo la conclusione di esso si verifichi un peggioramento delle condizioni del paziente, delle due l’una:

- o tale peggioramento era prevedibile ed evitabile, ed in tal caso esso va ascritto a colpa del medico, a nulla rilevando che la statistica clinica lo annoveri in linea teorica tra le ‘complicanze’;
- ovvero tale peggioramento non era prevedibile oppure non era evitabile: ed in tal caso esso integra gli estremi della ‘causa non imputabile’ di cui all’art. 1218 c.c., a nulla rilevando che la statistica clinica non lo annoveri in linea teorica tra le ‘complicanze’.

Da quanto esposto consegue, sul piano della prova, che nel giudizio di responsabilità tra paziente e medico:
- o il medico riesce a dimostrare di avere tenuto una condotta conforme alle leges artis, ed allora egli va esente da responsabilità a nulla rilevando che il danno patito dal paziente rientri o meno nella categoria delle ‘complicanze’;

- ovvero, all’opposto, il medico quella prova non riesce a fornirla: ed allora non gli gioverà la circostanza che l’evento di danno sia in astratto imprevedibile ed inevitabile, giacché quel che rileva è se era prevedibile ed evitabile nel caso concreto.

Prevedibilità ed evitabilità del caso concreto che, per quanto detto, è onere del medico dimostrare” (Cass. III, 30/06/2015, n. 13328).

I COSTI

In linea generale, il compenso dello Studio COVA è proporzionale al risultato ottenuto e viene liquidato a fine vertenza, al momento della riscossione del risarcimento erogato dai soggetti responsabili, i quali sono per lo più garantiti da apposite polizze assicurative o da altre forme di ritenzione del rischio assicurativo.

Se il caso verrà reputato meritevole di attenzione, sarà cura del titolare dello Studio Legale illustrarVi le modalità per la sua gestione, dalla valutazione medico-legale e/o specialistica, alla gestione stragiudiziale della vertenza, fino – qualora necessario – alla proposizione dell’azione giudiziale di risarcimento danni.

I clienti che scelgono lo Studio Legale Cova usufruiranno di un servizio di assistenza legale, di alto profilo professionale.

Chi vi tutela per ottenere il risarcimento danni

Tutte le posizioni sono gestite direttamente dall'Avv. Andrea Cova.

Al fine di fornire il miglior servizio possibile, l'Avvocato COVA incontra, in tutta Italia, le vittime di malasanità.

Prima ancora di incontrare i clienti, l'Avv. Andrea COVA è disponibile a un colloquio nella sede del proprio studio o in videoconferenza (WhatsApp, Skype) fruibile anche da tablet e smartphone, per valutare la procedibilità del caso.
All'esito del colloquio, il cliente potrà decidere se procedere oppure no.

Con lo Studio COVA avrai un gruppo di professionisti a Tua disposizione che valuterà il Tuo caso e Ti seguirà fino al risarcimento del danno.

Ci sono dieci anni di tempo per richiedere il risarcimento del danno subito a causa di un infezione ospedaliera.

Perché scegliere lo Studio COVA

La materia del risarcimento del danno da malpratica è molto complicata ed è necessario rivolgersi ad un avvocato esperto della materia, evitando di ricorrere ad una infortunistica stradale o ad una delle associazioni che, spesso, si qualificano come Tribunale del Malato senza esserlo ed il cui personale non è preparato né qualificato per gestire queste situazioni.

Nello Studio COVA l’avvocato esperto in malasanità e il medico-legale lavorano insieme, in stretta sintonia, per farTi ottenere il giusto risarcimento dei danni che hai subito o che ha subito un Tuo familiare a causa dell'errore di un sanitario o, comunque, addebitabili alla struttura ospedaliera.

Il parere medico-legale, integrato alla consulenza legale dell'avvocato, consente di capire con precisione e velocità a quale patologia debbano essere ricondotte la morte di un paziente o i sintomi indicati dal cliente e stabilire se le problematiche individuate siano la conseguenza di errori commessi dal medico.

Per questa materia, lo Studio COVA è attivo in tutta Italia e, come detto, ha instaurato rapporti di collaborazione con i migliori medici legali e medici specialisti nelle varie branche della medicina,  tutti noti professori universitari e periti di Tribunale.

Al fine di evitare o, quantomeno, limitare al minimo i margini di errore, i medici designati dallo Studio COVA studiano e discutono collegialmente il caso, all'esito della quale esprimono il loro parere vincolante.

Tale parere, come detto, viene fornito in TRENTA (30) giorni dal ricevimento da parte loro della documentazione medica completa.

Nel caso in cui il caso risultasse NON PROCEDIBILE, i medici redigeranno una pre - perizia spiegandone i motivi.

Se, invece, il caso verrà ritenuto PROCEDIBILE, ne spiegheranno i motivi nel corso di un collegamento telematico con l'Avv. COVA e con la vittima o i suoi familiari.

In questo modo, in breve tempo (1 mese), sarà possibile sapere se il proprio caso sia procedibile, oppure no e assumere le decisioni conseguenti.

Non tutte le vittime di errore medico agiscono adeguatamente per ottenere il risarcimento danni da malasanità perché non conoscono fino in fondo i propri diritti e le regole speciali che riguardano la responsabilità medica e, quindi, non riescono a comprendere quale sia la strategia migliore.

Conoscere in dettaglio il proprio caso e capire quali siano i propri diritti è fondamentale; per questo motivo lo Studio dell'Avv. Andrea Cova di Bologna mette a disposizione dei propri clienti in tutta Italia un'assistenza completa e confezionata su misura: ogni aspetto viene valutato con attenzione alla luce delle particolarità del singolo caso e della speciale competenza acquisita dall'Avv. Andrea Cova in trent’anni di attività nella materia.

L'analisi del caso di malasanità, la valutazione effettiva del danno subito, la raccolta di documenti e informazioni, la pianificazione delle modalità di intervento più idonee, sono momenti fondamentali delle tappe che conducono al risarcimento dei danni subiti a causa di malasanità.

Bisogna fare molta attenzione alle offerte tutto compreso, a chi semplifica, a chi promette miracoli perché il caso di malasanità va studiato con attenzione da chi abbia esperienza e studi specifici.

Uno studio professionale è essenziale per non sprecare inutilmente denaro e per evitare di muovere accuse infondate; chiunque risponda ad una richiesta di consulenza promettendo risultati prima ancora di aver eseguito uno studio giuridico e medico legale serio, ti sta prendendo in giro.

Una volta che sia stata individuata la responsabilità si deve procedere al complesso studio del danno subito.

Quante volte leggiamo richieste danni per il risarcimento da malasanità generiche, immotivate e prive di riferimenti a danni invece esistenti!

Il paziente va ascoltato, ma anche sollecitato a mettere in luce aspetti del danno che potrebbe non ritenere utili o dimenticare: un legale esperto sa come esplorare tutta le aree del pregiudizio ed elaborare una corretta richiesta di risarcimento del danno da malasanità.

Una volta firmato un accordo con la compagnia di assicurazioni o con il responsabile, non potrai più tornare indietro (salve eccezioni straordinarie).

Descrivi il Tuo caso di Malasanità compilando il modulo a fianco, indicando i Tuoi dati e il numero di telefono per essere richiamato in breve tempo.

Oppure prenota una videoconferenza con l'Avv. Andrea Cova scrivendo al nr. WhatsApp 338.1209218.