Avvocato
Andrea Cova

Assistenza in tutta Italia per ogni tipologia di responsabilità sanitaria

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Morte o grave invalidità
causata da Malasanità


Succede purtroppo di frequente che una persona muoia a causa di un errore medico o di una infezione contratta in Ospedale o per altra carenza organizzativa della struttura sanitaria oppure che rimanga gravemente invalida a causa dell'errore di un sanitario.

In questi casi i membri della sua famiglia subiscono un'importante danno psico-fisico e morale, nonché un significativo danno economico causato dalle spese mediche sostenute e dalla diminuzione del reddito complessivo della famiglia.

Lo Studio Legale COVA può farti ottenere il giusto risarcimento economico; tale risarcimento non può di certo riportare in vita la persona cara; tuttavia può contribuire, da un lato, a ridurre l'onere finanziario che la famiglia dovrà affrontare a causa della morte e, dall'altro, ad indurre la struttura sanitaria ad evitare che casi di morte da malasanità si ripetano in futuro.

Il danno da morte
Chi ha diritto al risarcimento del danno

In caso di morte o di gravi lesioni conseguite ad episodi di malpractice medica, i prossimi congiunti e il convivente di fatto (Leggi tutto) della vittima hanno diritto al risarcimento di una serie di danni patrimoniali e non patrimoniali.

Sono prossimi congiunti il coniuge (a cui è parificato l'unito civile), i figli (anche in tenera età), i genitori, i fratelli e le sorelle, i nonni: in breve, tutti i componenti della cosiddetta famiglia nucleare, per i quali appare irrilevante anche la cessazione della convivenza.

Quanto agli altri parenti ed affini (nipoti, zii, cugini, cognati, ecc.), la legittimazione può esser loro riconosciuta soltanto se, oltre all'esistenza del rapporto di parentela o di affinità, concorrano ulteriori circostanze (da dimostrare) atte a far ritenere che la lesione della vita o della salute del familiare abbia comportato la perdita di un effettivo e valido sostegno morale ovvero una grave alterazione della normale esistenza, non riscontrabile in mancanza di una situazione di convivenza, ove si tratti di soggetto che, per tipo di parentela, non abbia diritto ad essere assistito anche moralmente dalla vittima.

Perdita del rapporto parentale

Il danno da perdita del rapporto parentale è un danno riflesso.

Il danno riflesso è il danno derivante dalla lesione di interessi meritevoli di tutela di cui siano portatori soggetti diversi dalla vittima primaria, ma in significativo rapporto con questa.

Deve trattarsi di un rapporto qualificato che, come visto, normalmente si identifica nei rapporti familiari, senza tuttavia esaurirli essendo ritenuti meritevoli di tutela alcuni legami di fatto.

I danni che possono subire le vittime secondarie possono essere di tipo patrimoniale e non patrimoniale.

Sono patrimoniali, a titolo di esempio, il pregiudizio subito dai congiunti della vittima (ai quali viene equiparato il convivente more uxorio) per la perdita delle contribuzioni che da quella ricevevano ed avrebbero ancora ricevuto presuntivamente in futuro; il danno derivante dalla lesione del diritto di credito ad opera di un terzo; le spese di assistenza affrontate dai familiari per assistere e curare il congiunto durante la degenza e la convalescenza; il danno subito dalla moglie che ha dovuto abbandonare il lavoro per accudire il marito vittima di lesioni personali.

Sono danni non patrimoniali, per esempio, il danno derivante dalla lesione del rapporto parentale; il danno da nascita indesiderata del padre; il danno alla sessualità derivante dalle lesioni patite dal coniuge; il danno biologico di natura psichica patito dalla madre per la perdita di un figlio.

Il danno riflesso può essere ridotto in misura corrispondente alla percentuale di colpa ascrivibile alla vittima (età avanzata, patologie pregresse, ecc).

Liquidazione del danno

Il criterio di liquidazione dei danni più diffuso nei casi in cui non vengano applicate le tabelle di legge (obbligatorie per le invalidità sino al 9% per i danni conseguenti alla circolazione dei veicoli e dei natanti e per i casi di malpractice medica) è quello tabellare adottato dal Tribunale di Milano che ha avuto, anche, l’avvallo della corte di cassazione e che viene applicato in tutta Italia, escluso che dal Tribunale di Roma che utilizza proprie tabelle.

Nelle tabelle milanesi è contenuta un’indicazione relativa al risarcimento del danno non patrimoniale per la morte del congiunto, in favore di genitori, figli, coniuge non separato, unito civile, convivente di fatto, fratelli.

Il sistema adottato dai due Tribunali indicati – pur nella consapevolezza della molteplicità dei fattori che devono essere considerati nella determinazione del danno da morte – muove dalla enucleazione di una serie di indici che avevano la caratteristica di essere presenti in tutti i casi esaminati nelle aule di giustizia. Più precisamente sono stati individuati cinque fattori di influenza del risarcimento – una volta ritenuta provata l’esistenza di una seria relazione affettiva – vale a dire:

a. il rapporto di parentela esistente tra la vittima ed il congiunto avente diritto al risarcimento, potendosi presumere che il danno sia maggiore quanto più stretto sia il rapporto;

b. l’età del congiunto: il danno è tanto maggiore quanto minore è l’età del congiunto superstite;

c. l’età della vittima: anche in questo caso è ragionevole ritenere che il danno sia inversamente proporzionale all'età della vittima, in considerazione del progressivo avvicinarsi al naturale termine del ciclo della vita;

d. la convivenza tra la vittima ed il congiunto superstite, dovendosi presumere che il danno sarà tanto maggiore quanto più costante e assidua sia stata la frequentazione tra la vittima ed il superstite;

e. la presenza all’interno del nucleo familiare di altri conviventi o di altri familiari non conviventi entro un certo grado; infatti il danno derivante dalla perdita è sicuramente maggiore se il congiunto superstite rimane solo, privo di quell'assistenza morale e materiale che gli derivano dal convivere con un’altra persona o dalla presenza di altri familiari, anche se non conviventi.

Le tabelle del tribunale di Milano contengono, anche, un criterio per la valutazione del danno da premorienza ed uno per la valutazione del danno terminale.

Il danno da premorienza (detto anche danno biologico intermittente) si verifica nel caso in cui, chi subisce una lesione invalidante a seguito di un evento lesivo, muoia prima della liquidazione del pregiudizio sofferto e per una causa esterna e indipendente dalla lesione subita.

Il danno terminale è quello liquidabile in favore della vittima di lesioni mortali a condizione che il decesso non sia immediato, ma sopraggiunga dopo un apprezzabile lasso di tempo dalle lesioni.

Il danno catastrofale (o danno da lucida agonia) è il pregiudizio non patrimoniale, insito nelle lesioni patite dalla vittima primaria dell'illecito; è un'ipotesi di danno morale particolarmente grave, in quanto connaturato a una situazione di sofferenza particolarmente acuta, patita dal soggetto cosciente dell'approssimarsi della fine.

A seguito delle Sentenze del 2008 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazioni, i danni si distinguono in due categorie: danni non patrimoniali e danni patrimoniali.

Sono danni non patrimoniali:

- il DANNO BIOLOGICO e, cioè, la lesione alla integrità psico-fisica in sé e per sé considerata e, quindi, indipendentemente dal reddito prodotto.

Si calcola per le micropermanenti (lesioni da zero a nove per cento) sulla base delle tabelle previste dagli artt. 138 e 139 del Codice delle Assicurazioni Private; per le macropermanenti (lesioni dal 10 per cento in su), sulla base delle Tabelle elaborate dal Tribunale di Milano (tranne che a Roma, dove si utilizzano le Tabelle del Tribunale di Roma).

- il DANNO MORALE e, cioè, le sofferenze determinate dalla lesione subita dalla vittima. Nei confronti della vittima, si calcola come personalizzazione del danno biologico e in percentuale rispetto ad esso. Per i parenti delle vittime, si calcola sulla base delle Tabelle elaborate dal Tribunale di Milano (tranne che a Roma, dove si utilizzano le Tabelle del Tribunale di Roma).

- DANNO ESISTENZIALE: danno che si traduce in un peggioramento della qualità della vita, pur non essendo inquadrabile nel danno alla salute. Si calcola in genere in via equitativa da parte dei Giudici.

Il danno patrimoniale si divide in danno emergente e lucro cessante.

IL DANNO EMERGENTE

Il danno emergente è il danno che comporta un'immediata diminuzione patrimoniale.

In generale, costituisce un’alterazione, in senso negativo, della situazione del soggetto che lo subisce rispetto a quella che aveva prima dell'accadimento del fatto in questione.

Costituiscono danno emergente, per esempio, le spese di viaggio per appuntamenti medici, attrezzature mediche, dispositivi medici e interventi chirurgici, costi delle medicine, costi per le visite mediche, costi per le terapie,  costi di riparazione del veicolo, costi per acquisto di cose rovinate nell'incidente, costi per personale che viene ad aiutare in casa ecc.

Esistono due tipologie di risarcimento del danno emergente:

1.   il risarcimento per equivalente, che consiste nell'attribuzione al danneggiato di una somma di danaro, il cui scopo è quello di compensare il valore del bene distrutto, senza, però, ripristinare la situazione antecedente all'accadimento;

2.   il risarcimento in forma specifica, mezzo attraverso il quale il danneggiato ottiene la reintegra del bene della vita distrutto o della situazione giuridica lesa, in modo tale che venga ripristinata la situazione preesistente all'atto illecito.

In particolare, deve trattarsi della perdita di un’utilità già presente nel patrimonio del danneggiato, come, ad esempio, il disvalore economico provocato dalla mancata, inesatta o ritardata prestazione del debitore, le spese sostenute per rimuovere inesattezze della prestazione, la temporanea impossibilità di godere del bene, i danni provocati alla persona o ai beni del creditore.

La giurisprudenza oramai include la perdita di chance (Leggi tutto) quale ipotesi di danno, parallela e congiunta a quella del danno emergente.
E, infatti, la perdita di chance, intesa quale forma di danno patrimoniale autonoma e giuridicamente rilevante, ricomprende le legittime aspettative di natura patrimoniale, purché si tratti di legittime aspettative e non di aspettative semplici.

Il danno da perdita di chance si realizza quando il soggetto leso, a causa del verificarsi dell'inadempimento e dell'illecito, perde la possibilità concretamente esistente, di conseguire un vantaggio economico, consistente nel mancato conseguimento di un determinato bene o risultato positivo.

La perdita di chance configura, quindi, una autonoma voce di danno patrimoniale attuale, già presente nel patrimonio del soggetto al verificarsi dell'illecito e che va commisurato non alla mera perdita del risultato, bensì alla perdita di possibilità di conseguire un risultato positivo.

Il danno potrà essere risarcito a condizione che il danneggiato dimostri la sussistenza di un rapporto di causalità tra il fatto e la ragionevole probabilità della verificazione futura del danno.

La giurisprudenza ha iniziato ad ammettere la possibilità di risarcire questo tipo di danni, con la sent. 500/1999 delle Sezioni unite, con la quale viene evidenziato che per danno ingiusto deve intendersi qualsiasi tipo di danno subito dalla vittima e quindi non solo quello derivante dalla lesione di diritti soggettivi. Vi rientrano, pertanto, anche le legittime aspettative di natura patrimoniale, tra le quali la perdita di chance.

Solo con la sentenza 4400/2004, tuttavia, si giunge alla visione della chance come entità patrimoniale a sé stante giuridicamente rilevante.

Con riferimento alla quantificazione del danno, l'opinione prevalente considera la perdita di chance come danno emergente e, cioè, come lesione di un elemento già esistente nel patrimonio del danneggiato la cui violazione diventa perdita in senso stretto, ossia vanificazione effettiva del perseguimento del guadagno sperato.

La giurisprudenza lo ritiene risarcibile qualora ne sia approvata l'esistenza tramite un calcolo di probabilità e presunzioni: calcolo che verte sul rilievo di fatti ancora esistenti al momento dell'evento danneggiante.

La sua valutazione sarà poi espressa in percentuale, calcolata rispetto al suo ammontare e consistente nel mancato conseguimento del vantaggio economico prospettato.

Ai fini del risarcimento, il danneggiato deve fornire una duplice prova e cioè quella del nesso causale (sulla base del criterio del più probabile che non) e quella sulla ragionevole probabilità di verificazione della chance.

Provata l'esistenza del danno, per la monetizzazione si farà riferimento all'utile economico realizzabile diminuito di un coefficiente di riduzione, rapportato in termini percentuali al grado di probabilità di conseguirlo.

Nel caso in cui non sia possibile determinare il danno nel suo ammontare, potrà farsi ricorso alla liquidazione in via equitativa ex artt. 1226 e 2056 cc, ricorrendo a presunzioni in ordine alla sua esistenza.
IL LUCRO CESSANTE

Il lucro cessante è il guadagno che il soggetto colpito dall'illecito avrebbe potuto conseguire e che, invece, a causa dell'evento dannoso sofferto, non ha potuto realizzare. Ai sensi dell’art. 2056 secondo comma c.c., il lucro cessante è valutato dal giudice con equo apprezzamento delle circostanze del caso.

La quantificazione del mancato guadagno, infatti, non può essere accertata, differentemente da quella relativa al danno emergente. Per questo motivo, il legislatore ha previsto che il giudice possa, solo dopo che la vittima abbia provato l'esistenza quantomeno del danno emergente, valutare con equo apprezzamento l'entità del lucro cessante, ossia del così definito mancato guadagno e, quindi, conferirgli un valore economico.
Il danno patrimoniale da mancato guadagno si concretizza nell'accrescimento patrimoniale effettivamente pregiudicato o impedito dall'inadempimento dell’obbligazione contrattuale; esso presuppone la prova, sia pure indiziaria, dell’utilità patrimoniale che il creditore avrebbe conseguito se l’obbligazione fosse stata adempiuta, esclusi solo i mancati guadagni meramente ipotetici perché dipendenti da condizioni incerte.
La prova dell’effettiva consistenza del danno da risarcire richiede un giudizio di adeguatezza della causa a generare il danno lamentato; la parte che deduce un danno da mancato guadagno è, pertanto, onerata di provare la sussistenza di un nesso causale diretto e immediato, in termini di causalità adeguata, tra il comportamento lesivo ed il danno.

La liquidazione del danno da mancato guadagno, quindi, richiede un rigoroso giudizio di probabilità - e non di mera possibilità - che può essere equitativamente svolto in presenza di elementi certi offerti dalla parte non inadempiente, dai quali il giudice possa sillogisticamente desumere l’entità del danno subito.

Il lucro cessante, nel campo del diritto del lavoro, può essere identificato con il danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa, ricorrente nei casi in cui – ad esempio – a causa della degenza in ospedale, o perché il danneggiato non può più svolgere l'attività lavorativa svolta prima dell'incidente o la può svolgere in forma limitata, vi è una diminuzione del reddito, che dovrà essere risarcita in quanto provata.
Il criterio utilizzato per il risarcimento di tale tipologia di danno è quello del reddito effettivo (o in mancanza quello del triplo della pensione sociale).

Se ritieni di essere vittima di un caso di Malasanità contatta lo Studio dell'Avvocato ANDREA COVA per sapere se hai diritto a un risarcimento dei danni che hai subito compilando il modulo a fianco, raccontando cosa è accaduto e descrivendo le tue perplessità in proposito.

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