Studio Legale Cova

Assistenza in tutta Italia per ogni tipologia di responsabilità sanitaria

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Risarcimento Malasanità
in Ginecologia

Lo Studio Legale COVA è specializzato in malasanità ed assiste anche i danneggiati gravi da malasanità in ginecologia e i parenti di coloro che ne siano rimasti vittime, consentendo loro di ottenere il giusto risarcimento.
Il fondatore e titolare dello Studio, l’Avvocato Andrea COVA, è iscritto all'Ordine degli Avvocati di Bologna sin dall’anno 1995 e all'Albo degli Avvocati abilitati al patrocinio avanti alle magistrature superiori ed ha maturato nel corso del tempo una grande esperienza nel risarcimento danni derivanti da ogni tipologia di responsabilità sanitaria, aiutando le vittime ad ottenere giustizia.

Lo Studio Legale COVA si avvale della collaborazione dei migliori specialisti Italiani e instaura solamente azioni relative a pregiudizi rilevanti, supportate da un adeguato vaglio medico-legale e senza finalità meramente speculative.

Ogni caso di presunta responsabilità sanitaria che viene sottoposto all'attenzione dei professionisti dello Studio COVA, infatti, deve sempre ricevere una duplice valutazione: giuridica da parte del Legale e medica da parte del medico-legale, supportato dallo specialista della disciplina afferente al caso concreto; solamente all'esito positivo del duplice controllo, la posizione viene accettata e la vertenza iniziata (Leggi come lavoriamo),

Al fine di fornire il miglior servizio possibile, l'Avvocato COVA incontra, in tutta Italia, le vittime di malasanità e partecipa personalmente alle udienze nei vari Tribunali italiani, evitando di incaricare avvocati domiciliatari.
Prima ancora di incontrare i clienti, tuttavia, l'Avv. Andrea Cova è disponibile ad un colloquio GRATUITO e non impegnativo nella sede del proprio studio o in videoconferenza (WhatsApp, Skype, Zoom, Microsoft Teams) fruibile anche con tablet e smartphone, per valutare la procedibilità del caso.

I casi di responsabilità del ginecologo ostetrico hanno registrato negli ultimi anni un notevole aumento, sia in termini numerici che per quanto riguarda il quantum delle pretese risarcitorie. Il ginecologo ostetrico risponde per tutti i danni arrecati alla madre e al bambino, attribuibili ad un suo colposo comportamento.

I rischi della specializzazione medica di ginecologia-ostetricia sono molti ampi e possono, in via di approssimazione, essere raggruppati in tre aree.

1. Il rischio di arrecare danno alla salute della gestante a causa di terapie o manovre inidonee o errate, sia durante la gestazione che durante il parto. In questo gruppo rientra anche il danno da procurata incapacità di procreare.

2. Il rischio di arrecare danno alla salute del nascituro, a causa di imprudenza, negligenza o imperizia durante la gestazione o al momento del parto.

3. Il rischio di causare direttamente (attraverso la negligente esecuzione di un intervento di interruzione di gravidanza) o indirettamente (non rilevando e, quindi, non segnalando alla madre le malformazioni del feto, si da impedire il diritto di aborto) una nascita indesiderata.

I casi di nascita di un bambino malformato sollevano non poche problematiche dai risvolti non solo giuridici ma anche etici, correlati al riconoscimento o no di un diritto di nascere sani o di non nascere affatto.

Sotto questo profilo il medico, che non va dimenticato, non è responsabile per le malformazioni, lo è invece per non avere diagnosticato una malformazione del feto e per non avere informato correttamente la madre. Questa, quindi, viene ad essere ingiustamente privata dei necessari elementi di valutazione per decidere consapevolmente se portare avanti la gravidanza o interromperla.

La madre (e, per Lei, il legale incaricato) dovrà provare che, se fosse stata informata delle malformazioni, avrebbe interrotto la gravidanza. E' ammessa qualsiasi tipo di prova, ma non va dimenticato che, ai sensi della Legge 194/1978, l’interruzione della gravidanza sia finalizzata ad evitare un pericolo per la salute della gestante, serio (entro i primi 90 giorni di gravidanza) o grave (successivamente a tale termine). In quest'ultimo caso occorre anche che sia esclusa la possibilità di vita autonoma del feto nel momento in cui il medico ha mancato di tenere il comportamento che da lui si attendeva.

La Cassazione è del parere che il Giudice possa ritenere corrispondente a regolarità causale il fatto che la donna interrompa la gravidanza se a conoscenza delle malformazioni. Al riguardo, la stessa richiesta della donna di compiere esami diretti ad accertare eventuali anomalie, deve far supporre che la stessa non continuerebbe la gravidanza in caso di riscontro positivo.

Il diritto al risarcimento del danno spetta alla madre, al padre ed ai fratelli. Recentemente, è stato riconosciuto anche in capo al concepito (subordinatamente all’evento nascita) con riferimento ai danni subiti durante la gestazione, anche se la questione è estremamente controversa.

Il danno risarcibile sarà costituito dal danno emergente (spese mediche già affrontate e da affrontare in futuro) e lucro cessante (derivante dal fatto che la necessità di accudire un figlio invalido determina inevitabilmente una riduzione del tempo da dedicare all'attività professionale e alla vta di relazione con conseguente riduzione del reddito lavorativo); dal danno biologico da invalidità parziale temporanea (in quanto la gravidanza, pur essendo un procedimento fisiologico normale, se causata da un terzo contro la volontà della donna integra una lesione personale) e dalla diminuita vita di relazione, nonché dal danno morale.

Da ultimo, la cassazione ha riconosciuto un vero e proprio danno da nascita indesiderata, consistente nel trauma subito dai genitori che, privi di preparazione psicologica, si sono trovati di fronte ad una realtà obiettivamente difficile, qual'è quella di un figlio menomato, in grado di condizionare fortemente la vita familiare e che avrebbe potuto essere scongiurata da una corretta diagnosi.

Si tratta di una materia estremamente complicata che richiede molti anni di studio e di approfondimento e nella quale, invece, si assiste a molta improvvisazione.

Il consiglio del mio studio a chi si dovesse trovare in questa situazione è quello di evitare di rivolgersi a infortunistiche il cui personale non ha la competenza necessaria e che, in ultima istanza, finiscono a loro volta per affidarsi a legali.


Se ritieni di essere vittima di un caso di Malasanità contatta lo Studio Legale COVA per sapere se hai diritto a un risarcimento dei danni che hai subito compilando il modulo a fianco, raccontando cosa è accaduto e descrivendo le tue perplessità in proposito.

Indica anche nome, cognome, data di nascita e numero di telefono, per un immediato contatto.

Oppure prenota una videoconferenza GRATUITA con l'Avv. Andrea Cova scrivendo al nr. 338.1209218.