Avvocato
Andrea Cova

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COME LAVORIAMO


Ogni caso di presunta malasanità che viene sottoposto all'attenzione dei professionisti dello Studio dell'Avvocato ANDREA COVA, per poter essere accettato, deve ricevere una duplice analisi: giuridica da parte dell'Avvocato COVA e medica da parte del medico specialista nell'area della medicina che afferisce al caso e del medico-legale.

Lo Studio COVA, infatti, non instaura azioni relative a pregiudizi futili, non supportate da un adeguato vaglio medico-legale o con finalità meramente speculative

Il primo passo è rappresentato dall'acquisizione di una ricostruzione della vicenda, nella quale l’interessato o i suoi congiunti “raccontano” cosa è accaduto e descrivono le proprie perplessità in proposito e dall'acquisizione di copia di tutta la documentazione (medica e non medica) relativa alla vicenda ed utile alla valutazione.
La ricostruzione della vicenda è fondamentale, in quanto dalle cartelle cliniche, spesso, non traspare il reale svolgimento dei fatti ed i parenti o la vittima possono ricordare episodi o circostanze molto utili per la ricostruzione dell'intera vicenda.
La documentazione fondamentale per il parere medico legale è composta da:
– cartelle cliniche;

– certificati, referti, annotazioni e lettere di dimissioni;

– lastre, radiografie, ecografie, ecc.;

– prescrizioni di medicinali e ricette mediche;

– fotografie o video di eventuali ferite o cicatrici;

– certificazioni di spese mediche sostenute;

Possono essere utili anche eventuali contratti di assicurazione sanitaria.

Copia della cartella clinica deve essere richiesta alla Struttura che ha avuto in cura il Paziente e deve essere rilasciata entro pochi giorni (7 secondo la L. 08 marzo 2017 n. 24) dietro rimborso delle sole spese di copia e senza limiti di tempo per le strutture pubbliche (dieci anni per le private).

In genere non sorgono mai problemi per il rilascio; quando, invece, sorgono (generalmente, solo per le responsabilità odontoiatriche ed estetiche) la richiesta può essere inviata direttamente dall'Avv. Andrea Cova.

L'Avv. Andrea Cova incontra personalmente i clienti, su tutto il territorio italiano per la sottoscrizione di mandato e privacy che sono fondamentali per poter accedere alle informazioni private dei clienti e poter visionare la documentazione medica.

Ogni vertenza, infatti, viene avviata solamente a seguito del parere positivo del Medico Specialista nella materia afferente il caso e del Medico-Legale, che viene fornito entro trenta giorni dall'invio della documentazione completa.

Nei casi in cui la duplice valutazione sia positiva, lo Studio accetta il caso e procede con la redazione e sottoscrizione di un accordo scritto con il cliente.

L'Avv. Andrea Cova procede poi alla esatta identificazione dei responsabili, effettuando visure camerali delle strutture private coinvolte e svolgendo ricerche per identificare l'Ordine dei Medici presso il quale i responsabili risultano essere iscritti.

Queste ricerche consentono di individuare esattamente i soggetti fisici o giuridici con cui si ha a che fare e permettono, anche, di appurare l'esistenza di indirizzi PEC (Posta Elettronica Certificata) che renderanno più sicure ed immediate le future comunicazioni e notifiche.

REDAZIONE PERIZIA

A fronte di una valutazione positiva, il medico specialista e il medico-legale redigeranno una perizia di parte, specialistica e medico-legale.

La professionalità dei medici specialisti è fondamentale in questa fase perché tutte le iniziative legali si fonderanno su quanto i nostri specialisti assumeranno nella loro perizia.

I medici che collaborano con lo Studio Legale COVA sono tutti professori o ricercatori universitari che da tanti anni svolgono l’attività di periti di parte e/o di Tribunale.

REDAZIONE LETTERA DI DIFFIDA E MESSA IN MORA, TRATTATIVA STRAGIUDIZIALE

Ricevuta la perizia da parte dello specialista, l'Avv. Andrea Cova redige personalmente e firma la lettera di diffida (richiesta danni) e la invia al responsabile.

Si tratta, in genere, del primo atto ufficiale posto in essere dallo Studio ed ha lo scopo di mettere in mora il medico e/o la struttura pubblica o privata e interrompere in tal modo i termini della prescrizione.

Ricevuta la lettera i responsabili potrebbero non rispondere, oppure riscontrare la richiesta negando la propria responsabilità o comunicando il nominativo della compagnia di assicurazioni presso la quale hanno stipulato una polizza di responsabilità civile, per i danni arrecati a terzi; oppure potrebbero comunicare di non avere in essere una polizza assicurativa, ma di gestire quindi in proprio vertenze e risarcimenti.

Se i responsabili sono assicurati, l'Avv. ANDREA COVA instaura con l'assicurazione una trattativa che, nei casi in cui va a buon fine, consente di ottenere in tempi brevi il risarcimento.
Quando gli enti o le strutture sono in autoassicurazione (cioè rispondono in proprio dei danni arrecati), L'Avv. Andrea Cova instaura la trattativa con il legale o il responsabile dell'ente o della struttura, verificando la possibilità di una definizione transattiva.
RICORSO PER ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO E CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO.

In tutti i casi in cui l'attività stragiudiziale non ha successo (spesso i responsabili negano persino l'evidenza), sarà necessario redigere e depositare un ricorso per Accertamento Tecnico Preventivo in funzione conciliativa ai sensi dell'art. 696 bis cpc. presso il Tribunale competente.

In questa materia, il Tribunale competente è quello di residenza o domicilio dei responsabili (che è anche il luogo dove è sorta l'obbligazione); tuttavia, se i responsabili sono soggetti privati, è competente anche il luogo di residenza del danneggiato (Foro del Consumatore).

Il procedimento ex art. 696 bis cpc è un procedimento giudiziale molto veloce, che prevede una sola udienza per il giuramento del collegio dei CTU (specialista e medico-legale) in quasi tutti i Tribunali Italiani.

Il CTU comunicherà la data nella quale, alla presenza degli specialisti di tutte le parti, visiterà il cliente, al fine di redigere e depositare un proprio elaborato peritale.

Questo procedimento, infatti, termina con il deposito di una consulenza tecnica "super partes" redatta dai consulenti medici del giudice (C.T.U.).

In altri Tribunali, come per esempio il Tribunale di Roma, la prima udienza è spesso (ma non sempre, in quanto dipende dal Giudice designato) riservata alla comparizione delle parti. In questo caso, il collegio dei CTU viene convocato per la seconda udienza per il giuramento ed il conferimento dell'incarico, mentre la terza udienza è finalizzata a verificare che i consulenti del Giudice abbiano depositato la propria perizia nei termini indicati dal Giudice medesimo.

DEFINIZIONE CON TRANSAZIONE O PROCEDIMENTO 281 DECIES CPC (ex 702 BIS CPC)

Quando l'esito è positivo e la perizia individua il nesso di causalità tra l'errore medico e il danno (decesso o lesione/invalidità), ci sono ottime probabilità di giungere ad una transazione con la struttura ospedaliera o l'assicurazione della stessa.

Nelle ipotesi in cui, invece, non si giunga alla predetta transazione si procederà con un giudizio ex art. 281 decies cpc (che ha sostituito il procedimento ex art. 702 bis), molto veloce e consistente, generalmente, in una sola udienza, oppure con un giudizio ordinario, nei quali verrà acquisita la CTU espletata.


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