Avvocato
Andrea Cova

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Risarcimento Malasanità
in Chirurgia estetica


La chirurgia estetica rientra nel più ampio territorio della chirurgia plastica, disciplina quest’ultima volta a ripristinare una condizione di integrità fisica preesistente gravemente danneggiata da eventi di diversa natura (incidenti stradali, infortuni sul lavoro, tumori, ecc).

La chirurgia plastica viene generalmente suddivisa in chirurgia plastica ricostruttiva (riferita ai casi di ricostruzione mammaria post-mastectomia, rino-settoplastica post-traumatica, mastoplastica riduttiva per ginecomastia, ricostruzione post melanoma e tumori cutanei, ecc) e riparatrice (quando occorre porre rimedio a danni da traumi, tumori o altre cause).

La chirurgia estetica, invece, interviene in assenza di un vero e proprio danno, essendo condizionata da un mero desiderio di modificare il proprio aspetto fisico. Essa consiste in particolare in interventi di carattere correttivo (rinoplastica estetica, otoplastica, blefaroplastica, lifting, mastoplastica additiva, liposuzione e liposcultura, ecc), necessari per eliminare o migliorare imperfezioni fisiche naturali ritenute dal paziente fortemente pregiudizievoli della sua sfera affettiva, sociale o professionale.

Principali interventi estetici

I principali interventi estetici sono:

- Mastoplastica, che può essere additiva (inserimento di protesi mammarie costituite da un involucro di silicone e riempite con gel di silicone.) o riduttiva (intervento predisposto al fine di migliorare l’aspetto di mammelle voluminose mediante la riduzione del loro volume e il loro rimodellamento)

- Mastopessi o lifting del seno (rimodellamento e la risospensione della mammella senza riduzione o aumento di volume)

- Lipofilling (intervento estetico di riempimento strategico delle zone depresse, cioè l'infiltrazione di piccole quantità purificate di grasso prelevato dal paziente stesso (lipofilling autologo)

- liposuzione (rimozione di depositi di grasso non desiderati da aree specifiche come l’addome, i fianchi, i glutei, le cosce, le ginocchia, gli arti superiori, il mento, le guance e il collo)

- lifting e minilifting (operazione chirurgica che modella la pelle del viso e del collo restituendo loro freschezza e turgore)

- Otoplastica (intervento di chirurgia estetica che ha lo scopo di correggere le cosiddette “orecchie a sventola)

- Rinoplastica (intervento di chirurgia estetica che consiste nel modellare la forma del naso correggendo i difetti rilevati dal paziente)

- Blefaroplastica (intervento diretto a modificare occhiaie, palpebre aggrinzite o appesantite con l’eliminazione della pelle in eccesso)

- Addominoplastica (intervento per rimuovere l’abbondanza epidermica addominale, di ventre protuberante o penzolante)

- Gluteoplastica (intervento per l’aumento di volume dei glutei)

- Addominali con effetto tartaruga (realizzazione di addominali scolpiti effetto tartaruga su uomini e donne)

- Estetica maschile

- Chirurgia intima (maschile, femminile, lifting scrotale)

- Medicina estetica

- Cosmesi

Risarcimento danni

Le procedure di richiesta danni contro i chirurghi estetici sono disciplinate dalle stesse leggi applicabili ai medici in generale.

Il chirurgo estetico, cioè, è tenuto al rispetto delle leges artis della medicina applicabili alla sua attività. Nel caso in cui il medico abbia violato tali regole ed il paziente abbia subito, conseguentemente, un danno alla salute, il paziente stesso avrà diritto ad un risarcimento del danno.

Ai fini della responsabilità medica occorre considerare che anche l'obbligazione del medico chirurgo nei confronti del paziente non è un'obbligazione di risultato ma un'obbligazione di mezzi.

Ciò vuol dire che il chirurgo estetico, assumendo l'incarico che gli viene conferito dal paziente, non si impegna a raggiungere sicuramente il risultato sperato, ma soltanto a operare con prudenza, diligenza e perizia e nel pieno rispetto delle linee guida.

La questione si riverbera anche sulla portata del consenso informato, che ha la finalità di tutelare tanto il paziente, quanto il medico.

Nell'informativa da rendere prima dell'intervento chirurgico, il sanitario deve infatti stabilire in maniera precisa il risultato cui tende l'operazione, le modalità con le quali avrà luogo l'intervento, i rischi effettivi che con lo stesso si corrono e le conseguenze pregiudizievoli che ne possono derivare.

Solo in tal modo il paziente, chiamato a valutare adeguatamente e con la massima attenzione le informazioni fornitegli, accetterà consapevolmente l'operazione.

La Corte di Cassazione è pacifica sul punto; emblematica la sentenza numero 3604/1982, che afferma che "è onere del chirurgo, prima di procedere a un'operazione, al fine di ottenere un valido consenso del paziente, specie in caso di chirurgia estetica, informare questi dell'effettiva portata dell'intervento, degli effetti conseguibili, delle inevitabili difficoltà, delle eventuali complicazioni, dei prevedibili rischi coinvolgenti probabilità di esito infausto".


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