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Andrea Cova

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Il Direttore Sanitario
in odontoiatria


La Legge 412/91 stabilisce l’obbligo della nomina di un Direttore Sanitario per gli studi medici e odontoiatrici.

Può ricoprire tale carica solo chi è iscritto a un Albo presso l’Ordine Professionale di appartenenza.

L’obbligo di istituire la figura del Direttore Sanitario ricorre ogni qualvolta una attività odontoiatrica (o medica) venga svolta in forma impersonale (cioè societaria); ciò al fine di fornire un organo di garanzia all’interno delle strutture, che vigili affinchè l’interesse alla salute del paziente sia sempre tutelato e risulti prevalente rispetto a quello economico.

Nel caso delle Srl odontoiatriche, è necessario che il professionista, indipendentemente dal titolo di laurea conseguito (Medicina e Chirurgia od Odontoiatria), sia iscritto all’Albo degli Odontoiatri. In particolare la legge individua la figura del “Responsabile Sanitario” come equivalente al Direttore Sanitario/Tecnico per le strutture non di degenza; lo stesso deve essere un laureato in Medicina e Chirurgia, in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione e iscritto all’Albo. Non è richiesto quindi un titolo di specializzazione. A seguito dell’istituzione della professione di Odontoiatra, la Direzione Sanitaria/Tecnica di Presidi Odontoiatrici soggetti ad autorizzazione può essere assunta da un professionista Medico-Chirurgo specializzato in Odontostomatologia o da un laureato in Odontoiatria e Protesi Dentaria, comunque iscritto all’Albo degli Odontoiatri. Se invece si tratta di una struttura polispecialistica comprensiva di attività odontoiatriche e mediche, la Direzione Sanitaria, specifica la FNOMCeO, “potrebbe essere anche attribuita a un medico iscritto al relativo Albo, purché supportato, nello specifico, da un iscritto all’Albo degli Odontoiatri quale responsabile di settore.

È, altresì, necessario che abbia la residenza nel comune ove ha sede lo studio odontoiatrico.              

Il Direttore Sanitario “risponde personalmente dell’organizzazione tecnica-funzionale dei servizi e del possesso dei prescritti titoli professionali da parte del personale che vi opera”.

E tra i compiti del Direttore Sanitario “la responsabilità personale di carattere generale sul funzionamento complessivo del presidio con obblighi che attengono anzitutto alla vigilanza sui requisiti igienici e sull’idoneità delle attrezzature tecniche, nonché sul possesso da parte del personale addetto dei prescritti requisiti professionali, ma anche alla vigilanza sulla qualità delle singole prestazioni diagnostiche e terapeutiche erogate ai pazienti”.

Ulteriori compiti e adempimenti specifici sono indicati dalle leggi regionali in materia di autorizzazione all’apertura ed esercizio delle strutture sanitarie". In Regione Lombardia la nomina e la cessazione del Direttore Sanitario deve essere comunicata all’ATS che ha compiti di vigilanza e all’Ordine dei Medici/Odontoiatri. Vale la pena ricordare che alla cessazione di un DS deve corrispondere l’immediata e contestuale nomina del successivo.

Principali responsabilità del Il Direttore Sanitario sono:

a) l’organizzazione tecnico-funzionale e il funzionamento dei servizi igienico-sanitari;

b) l’assegnazione ai singoli servizi del personale sanitario, tecnico e paramedico;

c) la verifica dei titoli posseduti, indispensabili per l’esercizio delle singole attività;

d) la tenuta e aggiornamento del registro contenente i dati anagrafici e i titoli professionali abilitanti del personale addetto alla funzioni sanitarie;

e) il controllo e la verifica del funzionamento delle apparecchiature diagnostiche e terapeutiche installate nel complesso sanitario;

f) la manutenzione degli ambienti e delle attrezzature e i controlli periodici sugli impianti e attrezzature, come indicato dalla legge;

g) lo smaltimento dei rifiuti, in conformità alla normativa vigente;

h) il controllo dei servizi, in particolare di quelli di disinfezione e di sterilizzazione;

i) il rispetto delle norme di tutela degli operatori contro i rischi derivanti dalla specifica attività svolta;

l) l’osservanza delle norme per la prevenzione dei rischi e per la sicurezza e la salute degli operatori e degli assistiti;

m) le segnalazioni obbligatorie previste dalle vigenti disposizioni di legge;

n) la tutela della privacy e l’applicazione del consenso informato.

o) la registrazione, trascrizione e conservazione dei referti e il rilascio agli aventi diritto della documentazione sanitaria richiesta;

p) la vigilanza sull’applicazione delle vigenti disposizioni in materia di presidi diagnostici, curativi e riabilitativi;

q) la conservazione e il controllo della scadenza, in conformità alla normativa vigente, di farmaci, stupefacenti e sostanze psicotrope;

r) la verifica e correttezza della pubblicità sanitaria della struttura sanitaria, sulla base del Codice Deontologico;

s) il controllo dell’adempimento agli obblighi sanciti nel Codice Deontologico;

t) l’applicazione del DPR 327/04, che prevede l’obbligo della presenza fisica nella struttura per almeno la metà dell’orario di apertura al pubblico.

Ricade, pertanto, nell’ambito della responsabilità del Direttore Sanitario l’elaborazione e la verifica sull’attuazione delle procedure di carattere organizzativo e tecnico specifiche della struttura.

Rapporto tra il Direttore Sanitario e il Titolare d’impresa

Mentre il Titolare d’impresa o “imprenditore sanitario” persegue legittimi e doverosi interessi economici che garantiscano il successo e la solidità dell’impresa stessa (e dei propri investimenti), lo Stato si preoccupa che tali obiettivi non vengano conseguiti a discapito di un bene primario come quello della salute dei cittadini. L’asimmetria informativa insita nel rapporto medico- paziente e la soggettività di alcune valutazioni cliniche aprono infatti la porta ad eventuali condizionamenti che il Titolare di una impresa potrebbe esercitare sul personale medico in essa operante allo scopo di conseguire il maggiore profitto per l’impresa in vece del maggior beneficio per il paziente.

È questo, in sintesi, il motivo per cui il legislatore ha sentito il bisogno di creare la figura del Direttore Sanitario, il quale dovrebbe svolgere un ruolo di garanzia in seno alla struttura, controbilanciando il peso degli interessi economici, laddove l’aleatorietà delle scelte cliniche o organizzative consentirebbero di penalizzare gli interessi primari del paziente.

In sostanza il Direttore Sanitario, pur pagato dalla struttura, avrebbe lo scopo di limitarne l’orizzonte speculativo e ricondurre la governance alla sua mission principale, che è la tutela della salute prima di ogni altra cosa.

Tutto ciò, ovviamente, si scontra con la realtà; il Direttore Sanitario, tranne i casi in cui sia anche il titolare, non ha mai all’interno delle strutture sanitarie, i poteri di condizionarne l’attività

La sua funzione è di consulente e controllore. Egli è tenuto a vigilare sulla propria area di competenza e, quando è il caso, segnalare eventuali criticità reali e potenziali al titolare.

Le sue responsabilità si esauriscono in questa duplice azione di controllo e segnalazione.

È in tale senso che il Direttore Sanitario ha il diritto e dovere, eventualmente, di rimettere il suo mandato qualora in completo disaccordo con il Titolare dell’impresa, segnalando eventualmente le criticità agli organi di controllo.

Alcune Regioni prevedevano che un Direttore Sanitario non possa ricoprire l’incarico in più di due strutture contemporaneamente. Con il DDL Concorrenza è stato previsto che l’incarico di Direttore Sanitario presso le strutture odontoiatriche debba essere unico.


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