Avvocato
Andrea Cova

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Danno parentale
alla salute del congiunto


Una recente ordinanza della S.C. riconosce la necessità di ricorrere - ai fini della misurazione del danno dei congiunti derivante dalla lesione alla salute del familiare - a una tabella che preveda idonee modalità di quantificazione del danno: metodo, questo, adottato fin dal 2019 dal tribunale di Roma, e non anche – in seno alla più recente versione delle tabelle - da parte del Tribunale di Milano.

La questione relativa alla tutela dei familiari in caso di lesione non mortali del congiunto ha sempre rivestito un ruolo ancillare rispetto al più eclatante caso di perdita del rapporto parentale provocata dalla morte del proprio caro.

In passato, tale ruolo secondario si rifletteva in un vero e proprio diniego di protezione. Il risarcimento del pregiudizio patito dai familiari della vittima sopravvissuta veniva respinto dalla giurisprudenza sulla base di una molteplicità di argomentazioni: tra le quali spiccava un supposto differente atteggiarsi del rapporto di causalità, che si affermava rivestire carattere diretto in caso di decesso del congiunto e, invece, carattere indiretto nell'ipotesi di lesioni non mortali. Tale indirizzo restrittivo è stato, da tempo, abbandonato, sicché - da una ventina d'anni a questa parte - risulta ammessa la protezione dei congiunti anche in ipotesi di gravi lesioni alla salute patite dal proprio caro (per il suggello di tale indirizzo v. Cass. Sez. Unite 1° luglio 2002, n. 9556).

Il problema, tuttavia, è stato quello quantificazione: le tabelle elaborate in sede giurisprudenziale sono state, in effetti, costruite con riguardo al danno non patrimoniale correlato alla morte del congiunto, prevedendo – nel contempo - una generica possibilità di adeguamento delle stesse ai fini della liquidazione del pregiudizio dei congiunti della vittima sopravvissuta.

A tal stregua ha operato, in particolare, il Tribunale di Milano: la tabella relativa al danno parentale – cui è stata dalla S.C. attribuita, com'è noto, valenza paranormativa (Cass. civ. 7 giugno 2011, n. 12408) – ha rappresentato il riferimento da utilizzare anche per la liquidazione del danno dei congiunti della vittima sopravvissuta in condizioni di disabilità. A tal fine, si è ritenuto necessario procedere a un adattamento della stessa, finalizzato a riflettere l'effettiva incidenza - determinata dalla compromissione della salute del congiunto, a prescindere dal raggiungimento di una prestabilita soglia di gravità dell'invalidità – sul rapporto familiare. I valori previsti dalla forbice individuata dalla tabella sono stati, pertanto, ritenuti applicabili esclusivamente con riguardo al tetto massimo della liquidazione, non essendo possibile ipotizzare – a fronte delle molteplici variabili dei casi concreti – un danno “base”.

Un'autonoma tabellazione del pregiudizio dei congiunti della vittima di lesioni alla salute è stata, abbastanza di recente, formulata dal tribunale di Roma: il quale – dopo aver ideato, a suo tempo, una misurazione “a punti” per il danno da morte del congiunto – è addivenuto nel 2019 alla parallela elaborazione di una tabella relativa al “danno riflesso del congiunto di vittima di lesioni”. Il valore del punto (determinato in euro 6000), comprende il profilo morale del pregiudizio (per un importo di euro 3000) e quello dinamico-relazionale (il cui valore varia tra i 2000 e i 3000 euro, in funzione della presenza o meno di altro riscontro monetario riconosciuto per l'assistenza del congiunto). Ai fini dell'attribuzione dei punti si fa riferimento:

a) alla relazione di parentela con il danneggiato;

b) al numero di familiari, all'età della vittima ed all'età del congiunto;

c) alla percentuale di invalidità riconosciuta al danneggiato.

Il Tribunale di Milano - al momento in cui si è convertito, onde uniformarsi alle indicazioni della Cassazione (Cass. civ. 21 aprile 2021, n. 10579), all'applicazione di un sistema a punti per il danno da perdita del rapporto parentale - non ha, invece, adottato una specifica misurazione per il pregiudizio dei familiari della vittima sopravvissuta, in quanto - come rilevato dall'Osservatorio - “per ora non è stato raccolto un campione significativo di sentenze utile a costruire una tabella fondata sul monitoraggio”. Al fine di liquidare il pregiudizio in questione, ci si limita ad affermare che “il giudice potrà valutare se ritiene di avvalersi della tabella sul danno da perdita del rapporto parentale corrispondente al tipo di rapporto parentela gravemente leso, opportunamente adattando e calibrando la liquidazione al caso concreto per quanto dedotto e provato”.

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