TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA, Sez. 13, 28 gennaio 2020 n. 1856

1. La   documentazione scritta non rappresenta l’unico mezzo che debba (anteriormente alla legge 217/2017) dar prova della comunicazione al paziente di un’informazione completa, aggiornata ed a lui comprensibile circa le proprie condizioni di salute, la diagnosi, la prognosi, i benefici e i rischi degli accertamenti diagnostici e dei trattamenti sanitari indicati dal medico, le possibili alternative ai trattamenti proposti ed infine circa le conseguenze di un eventuale suo rifiuto delle cure, ben potendo procedersi a informare il paziente con indicazioni a voce purché corrispondenti ai requisiti sopra menzionati.

2. A fondamento della pretesa risarcitoria in relazione alla violazione del principio di autodeterminazione sanitaria per informazioni carenti e/o insufficienti, deve sussistere un danno.

Avv. Andrea Cova