TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA, Sez. 03, 08 aprile 2020 n. 624

A) La Legge n. 24 del 2017 e la Legge n.189 del 2012 non hanno efficacia retroattiva e regolano unicamente fattispecie verificatesi successivamente alla loro entrata in vigore.

B) il Personale medico o non medico, che opera all'interno di una Struttura Sanitaria, poiché svolge un'attività a contenuto professionale, è tenuto nell'adempimento delle proprie obbligazioni, non già alla diligenza generica del buon padre di famiglia, bensì una persona più accurata e specifica del debitore qualificato, come prescritto dall'art. 1176, secondo comma, c.c.; ciò richiede il rispetto di tutte le regole e gli accorgimenti relativi alla natura dell'attività esercitata, vale a dire nel caso specifico della professione medica.

C) la natura contrattuale della responsabilità della Struttura Sanitaria implica che, in forza della presunzione di colpa di cui all'art. 1218 cod. civ., il paziente abbia solo l'onere di allegare il peggioramento delle proprie condizioni di salute, imputandone la causa all'interno del medico. È invece onere del medico dimostrare di aver diligentemente e correttamente eseguito la propria prestazione, con conseguente imputabilità dell'avvenuto peggioramento a fattori esterni ed indipendenti dal proprio operato.

D) la responsabilità della Casa di Cura ha natura contrattuale e può conseguire ai sensi dell'art. 1218 cc all'inadempimento direttamente a suo carico, nonché ai sensi dell'art. 1228 cc all'inadempimento della prestazione medico professionale svolta direttamente dal sanitario, quale ausiliario necessario, anche nel caso in cui non vi sia un rapporto di lavoro subordinato: infatti sussiste comunque un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e l'organizzazione aziendale della casa di cura, non rilevando in contrario, la circostanza che il sanitario risulti essere anche di fiducia dello stesso paziente, o comunque dal medesimo scelto

 Avv. Andrea Cova