CASSAZIONE 3 SEZ. CIV. ORDINANZA 26.05.2020 N. 9865

Basta il medico legale ad accertare il danno micropermanente da colpo di frusta alla vittima dell’incidente stradale, senza ricorrere all’esame strumentale.

Il cresci Italia prima e la legge concorrenza 2017 poi, avevano cercato di mettere un freno ai risarcimenti dei sinistri stradali e quindi all’aumento dei premi assicurativi, sulla spinta di alcune primarie compagnie assicurative.

In realtà solo un legislatore cieco (o avente altri fini) poteva pensare di abbassare il costo delle polizze limitando i risarcimenti.

La sentenza in esame esclude il solo “criterio anamnestico” cioè fondato sui soli sintomi riferiti dal paziente, in quanto dipendenti da margini di apprezzamento del tutto soggettivi ed insuscettibili di alcuna obiettiva verifica medico-legale.

Non è possibile imporre per legge il metodo per accertare le menomazioni permanenti secondo la legislazione artis, isolando uno dei criteri previsti dalla scienza medica.

L’importante è che il risultato dell’accertamento sia certo dal punto di vista scientifico e riscontrabile sul piano oggettivo.

Va ricordato che quando il Cresci Italia modificò il codice delle assicurazioni private, la corte costituzionale nel sancirne la legittimità costituzionale spiegò che che dovevano essere esclusi solamente gli accertamenti che non possono essere verificati in modo obiettivo. Per il resto valgono tutti i criteri della medicina legale: accertamento visivo, clinico e strumentale senza che tra di loro vi sia un ordine gerarchico, nè unitariamente intesi, ma da utilizzarsi secondo le legge artis. La diagnostica per immagini risulta necessaria solamente quando è la natura della patologia ad imporla.

In sostanza la norma richiama il medico-legale alla corretta applicazione dei criteri di indagine in funzione della verifica della esistenza di una invalidità biologica non emendabile derivata dalla lesione della salute: il danno esiste o non esiste, ma ai fini dell’accertamento deve escludersi una valutazione di tipo meramente probabilistico.

Avv. Andrea Cova